Rottamazione-quinquies 2026: debiti ammessi, scadenze, rate e cause di decadenza

Che cos’è la Rottamazione-quinquies

La Rottamazione-quinquies è una forma di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

Il contribuente ammesso al beneficio deve pagare:

  • le somme dovute a titolo di capitale;
  • le spese sostenute per la notifica della cartella;
  • le eventuali spese relative alle procedure esecutive.

Non sono invece dovute:

  • le sanzioni tributarie;
  • gli interessi iscritti a ruolo;
  • gli interessi di mora;
  • l’aggio di riscossione;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai contributi INPS ammessi alla definizione.

Il vantaggio economico dipende, quindi, dalla composizione originaria del debito. In presenza di cartelle risalenti nel tempo, la riduzione può risultare particolarmente significativa.

Quali debiti possono essere rottamati

La Rottamazione-quinquies riguarda i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma esclusivamente se derivano dalle fattispecie previste dalla legge.

Imposte dichiarate e non versate

Rientrano i debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.

Possono, pertanto, essere ammessi i carichi derivanti da imposte regolarmente dichiarate dal contribuente ma non versate, successivamente iscritte a ruolo.

Rientrano inoltre i debiti derivanti dai controlli:

  • automatici effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973;
  • formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973;
  • automatici in materia IVA effettuati ai sensi degli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972.

Possono essere interessate, a titolo esemplificativo, imposte sui redditi, IVA e altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, purché il carico derivi da un omesso versamento o da una delle attività di controllo espressamente previste dalla norma.

Contributi previdenziali INPS

Sono definibili anche i debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Sono invece esclusi i contributi richiesti dall’INPS a seguito di un’attività di accertamento.

La distinzione è importante: il semplice mancato versamento di contributi dichiarati può rientrare nella Rottamazione-quinquies, mentre il debito contributivo emerso a seguito di verifica o accertamento non è ammesso.

Sanzioni amministrative e violazioni del Codice della strada

Per le sanzioni amministrative irrogate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della strada, l’agevolazione si applica esclusivamente agli interessi e all’aggio.

La sanzione principale, pertanto, resta dovuta.

Per le multe elevate dalla polizia municipale o da altri organi degli enti locali occorre invece verificare l’eventuale adesione del Comune o dell’ente territoriale alla specifica definizione agevolata prevista per le entrate locali.

Quali debiti sono esclusi

Sono esclusi dalla Rottamazione-quinquies tutti i debiti diversi dalle categorie espressamente individuate dalla legge.

In particolare, non rientrano automaticamente:

  • le maggiori imposte richieste a seguito di avvisi di accertamento;
  • i contributi INPS richiesti a seguito di accertamento;
  • i premi e i debiti contributivi nei confronti dell’INAIL;
  • i tributi locali, salvo l’adesione dell’ente territoriale alla specifica procedura;
  • i debiti affidati all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2023;
  • i carichi che non derivano da omessi versamenti o dai controlli indicati dalla norma.

Non è sufficiente che una somma sia contenuta in una cartella di pagamento. È necessario verificare la natura del carico, la data di affidamento e l’ente creditore.

Cartelle ricevute dopo il 31 dicembre 2023

La data da considerare non coincide necessariamente con quella di notifica della cartella.

La norma fa riferimento alla data in cui il carico è stato affidato all’Agente della riscossione.

Di conseguenza, una cartella notificata nel 2024 o nel 2025 potrebbe contenere carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 e, quindi, potenzialmente definibili.

Al contrario, un debito relativo a un periodo d’imposta precedente potrebbe risultare escluso qualora il relativo carico sia stato affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il 31 dicembre 2023.

Precedenti rottamazioni decadute

La Rottamazione-quinquies può comprendere anche alcuni debiti già inseriti nelle precedenti definizioni agevolate.

Possono rientrare i carichi compresi nelle precedenti:

  • Rottamazione;
  • Rottamazione-bis;
  • Rottamazione-ter;
  • Saldo e stralcio;

anche quando il contribuente sia successivamente decaduto per mancato pagamento.

Rottamazione-quater e riammissione

Per i debiti già inseriti nella Rottamazione-quater o nella successiva riammissione, la legge prevede una regola specifica.

Possono essere ricompresi nella Rottamazione-quinquies i debiti per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si era già determinata l’inefficacia della precedente definizione.

Non possono invece essere trasferiti nella Rottamazione-quinquies i debiti della Rottamazione-quater o della riammissione per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute.

I contribuenti in regola con la Rottamazione-quater devono pertanto continuare a rispettare il relativo piano di pagamento.

Termine per presentare la domanda

La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies doveva essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il:

30 aprile 2026.

Entro la stessa data era possibile integrare o modificare una dichiarazione già presentata.

Il termine risulta attualmente scaduto. Chi non ha trasmesso la domanda entro il 30 aprile 2026 non può accedere alla definizione nazionale, salvo eventuali future riaperture disposte dal legislatore.

Comunicazione delle somme dovute

L’Agenzia delle entrate-Riscossione doveva comunicare l’esito delle domande entro il:

30 giugno 2026.

Le comunicazioni sono state rese disponibili online già a partire dal 23 giugno 2026.

La comunicazione contiene:

  • l’accoglimento della domanda o l’eventuale diniego;
  • le motivazioni degli eventuali carichi esclusi;
  • il prospetto dei debiti ammessi alla definizione;
  • l’importo complessivamente dovuto;
  • il numero delle rate prescelto;
  • l’importo e la scadenza di ciascuna rata;
  • i moduli necessari per effettuare i pagamenti.

Per le domande presentate tramite l’area riservata, la comunicazione viene resa disponibile esclusivamente nella stessa area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

È importante non limitarsi a prendere atto dell’importo finale, ma verificare che tutti i carichi indicati nella domanda siano stati correttamente esaminati.

Cosa controllare nella comunicazione

Prima di effettuare il pagamento è opportuno verificare:

  • che la comunicazione si riferisca alla domanda effettivamente trasmessa;
  • quali cartelle o avvisi siano stati accolti;
  • quali carichi siano stati esclusi;
  • le motivazioni dell’eventuale diniego;
  • la corretta imputazione dei pagamenti già effettuati;
  • il numero delle rate concesso;
  • la corrispondenza tra le rate richieste e quelle risultanti dalla comunicazione;
  • la sostenibilità finanziaria del piano.

Un controllo è particolarmente importante quando la domanda comprendeva numerose cartelle, carichi derivanti da enti diversi o debiti già inseriti in precedenti rateizzazioni.

Pagamento in un’unica soluzione

Il contribuente che ha scelto il pagamento in un’unica soluzione deve versare l’intero importo entro:

31 luglio 2026.

Per il pagamento in un’unica soluzione è prevista una tolleranza di cinque giorni.

Il versamento sarà quindi considerato tempestivo anche se effettuato entro:

5 agosto 2026.

La tolleranza non deve comunque essere utilizzata come scadenza ordinaria. È consigliabile effettuare il pagamento entro il 31 luglio, evitando i rischi derivanti da errori bancari, indisponibilità del servizio o ritardi nell’accredito.

Pagamento rateale fino a nove anni

Il contribuente poteva scegliere di pagare il debito in un massimo di:

54 rate bimestrali di pari importo.

Il piano può estendersi fino al 31 maggio 2035.

Ogni rata indicata nella comunicazione non può essere inferiore a 100 euro.

In caso di rateizzazione, sulle somme dovute maturano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Calendario delle prime tre rate

Le prime tre rate scadono nelle seguenti date:

  • prima rata: 31 luglio 2026;
  • seconda rata: 30 settembre 2026;
  • terza rata: 30 novembre 2026.

Per le rate intermedie non opera la tolleranza generalizzata di cinque giorni.

Il pagamento effettuato dopo la data di scadenza deve pertanto essere considerato irregolare e rileva ai fini della verifica dell’eventuale decadenza.

Scadenze dal 2027 al 2034

Dalla quarta alla cinquantunesima rata, i versamenti devono essere eseguiti sei volte l’anno, alle seguenti scadenze:

  • 31 gennaio;
  • 31 marzo;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

Il medesimo calendario si ripete per ciascun anno dal 2027 al 2034.

Ultime tre rate del 2035

Le ultime tre rate scadono rispettivamente:

  • cinquantaduesima rata: 31 gennaio 2035;
  • cinquantatreesima rata: 31 marzo 2035;
  • cinquantaquattresima rata: 31 maggio 2035.

Per l’ultima rata del piano è prevista una tolleranza di cinque giorni.

La tolleranza riguarda quindi soltanto:

  • il pagamento in un’unica soluzione;
  • l’ultima rata del piano rateale.

Non riguarda le rate intermedie.

Prima rata del 31 luglio: attenzione alla tolleranza

Occorre distinguere tra pagamento in un’unica soluzione e pagamento rateale.

Chi ha scelto l’unica soluzione può pagare entro i cinque giorni successivi al 31 luglio 2026 e, quindi, entro il 5 agosto 2026.

Chi ha scelto il pagamento rateale non beneficia invece della tolleranza sulla prima rata.

Il pagamento della prima rata dopo il 31 luglio 2026 deve essere considerato tardivo e costituisce una prima irregolarità del piano.

La decadenza dal pagamento rateale non si verifica per il mancato versamento di una sola rata intermedia, ma il contribuente non deve accumulare una seconda rata non pagata, insufficiente o tardiva.

Quando si decade dalla Rottamazione-quinquies

La definizione agevolata diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento:

  • dell’unica rata;
  • di due rate, anche non consecutive, nel piano rateale;
  • dell’ultima rata del piano.

Nel pagamento rateale il contribuente può quindi trovarsi in arretrato su una sola rata intermedia senza decadere immediatamente.

La decadenza si verifica quando risultano non pagate o insufficientemente pagate due rate, anche se non consecutive.

Si decade inoltre in ogni caso se non viene versata integralmente l’ultima rata.

La tolleranza di cinque giorni è ammessa soltanto per l’unica rata e per l’ultima rata del piano.

Conseguenze della decadenza

In caso di decadenza:

  • la Rottamazione-quinquies non produce più effetti;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere l’attività di recupero;
  • le sanzioni e gli interessi originariamente eliminati vengono nuovamente considerati;
  • i pagamenti già effettuati non sono rimborsati;
  • le somme versate vengono considerate semplici acconti sul debito complessivo;
  • il debito residuo non si considera estinto.

La decadenza può quindi comportare la perdita di un beneficio economico rilevante.

Per tale ragione è consigliabile programmare anticipatamente la disponibilità finanziaria necessaria e non attendere gli ultimi giorni per effettuare i versamenti.

Effetti della presentazione della domanda

La presentazione della domanda ha prodotto, per i carichi indicati:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • la sospensione, fino alla prima scadenza, dei pagamenti delle precedenti rateizzazioni;
  • il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive;
  • la sospensione delle procedure esecutive già avviate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la non rilevanza dell’inadempimento ai fini delle verifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
  • l’applicazione delle regole previste per il rilascio del DURC.

Restano comunque validi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti prima della presentazione della domanda.

Precedenti rateizzazioni ordinarie

Per i carichi inseriti nella Rottamazione-quinquies, le precedenti rateizzazioni ordinarie sono rimaste sospese fino alla scadenza del 31 luglio 2026.

Alla data del 31 luglio 2026 tali dilazioni vengono automaticamente revocate.

Per gli stessi debiti non possono essere concesse nuove rateizzazioni ordinarie ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.

Questo aspetto deve essere attentamente valutato.

Il contribuente che non rispetta successivamente il piano della Rottamazione-quinquies non può confidare nel ripristino automatico della vecchia rateizzazione.

Procedure esecutive già iniziate

Il pagamento della prima o dell’unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate per i debiti ammessi alla definizione.

Fa eccezione il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

La sola presentazione della domanda determina invece la sospensione delle procedure, mentre l’estinzione è collegata al pagamento della prima o unica rata.

Giudizi pendenti

Nella domanda di adesione il contribuente doveva indicare l’eventuale presenza di giudizi aventi a oggetto i carichi inclusi nella definizione e assumere l’impegno a rinunciarvi.

Il giudizio può essere sospeso mediante il deposito della dichiarazione di adesione.

Ai fini processuali, la definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata.

L’estinzione viene dichiarata dal giudice sulla base:

  • della domanda di adesione;
  • della comunicazione delle somme dovute;
  • della documentazione che dimostra il pagamento della prima o unica rata.

L’estinzione del processo comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e degli altri provvedimenti non ancora passati in giudicato.

Prima di rinunciare a un ricorso è sempre opportuno verificare il rapporto tra il beneficio economico derivante dalla rottamazione e le possibilità di accoglimento del giudizio.

Pagamenti già effettuati

Per determinare le somme dovute vengono considerati gli importi già versati a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive;
  • rimborso delle spese di notifica.

Le somme già pagate a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora o aggio non vengono invece rimborsate.

Tutti i pagamenti effettuati prima dell’adesione restano definitivamente acquisiti.

Come effettuare i pagamenti

Le somme possono essere pagate attraverso:

  • la domiciliazione bancaria sul conto corrente;
  • i moduli di pagamento precompilati allegati alla comunicazione;
  • i canali abilitati al sistema pagoPA;
  • gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La domiciliazione bancaria può ridurre il rischio di dimenticanze, ma deve essere attivata con sufficiente anticipo e verificata nell’area riservata.

Il contribuente deve comunque controllare che l’addebito sia stato effettivamente eseguito e che sul conto sia disponibile la provvista necessaria.

Pagare soltanto alcune cartelle con ContiTu

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile il servizio ContiTu.

Il servizio consente al contribuente di scegliere di pagare in forma agevolata soltanto alcuni degli avvisi o delle cartelle ammessi nella comunicazione.

Dopo la selezione vengono ricalcolati gli importi e vengono prodotti nuovi moduli di pagamento riferiti esclusivamente ai debiti che si intende mantenere nella definizione.

Per i debiti esclusi dalla selezione non saranno conservati i benefici della Rottamazione-quinquies e l’attività di riscossione potrà proseguire secondo le regole ordinarie.

Prima di utilizzare il servizio è opportuno valutare:

  • la natura dei singoli debiti;
  • l’esistenza di procedure esecutive;
  • eventuali garanzie o ipoteche;
  • la prescrizione dei carichi;
  • la convenienza economica;
  • la disponibilità finanziaria del contribuente.

La scelta non dovrebbe essere effettuata considerando esclusivamente l’importo della rata.

Rottamazione dei tributi locali

IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni patrimoniali, multe della polizia municipale e altre entrate locali non rientrano automaticamente nella Rottamazione-quinquies nazionale.

La Legge n. 88/2026, successivamente modificata dalla Legge n. 113/2026, ha però consentito alle Regioni e agli enti locali di applicare la definizione agevolata ai propri carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

L’adesione dipende da una specifica decisione dell’ente creditore.

Gli enti interessati possono adottare il relativo provvedimento entro il:

31 luglio 2026.

Per gli enti che aderiranno, la dichiarazione del contribuente potrà essere presentata nel periodo compreso tra:

16 ottobre 2026 e 15 dicembre 2026.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute entro:

28 febbraio 2027.

Il pagamento potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
  • oppure in un massimo di 54 rate bimestrali.

Il contribuente dovrà quindi verificare se il proprio Comune, la Regione o l’altro ente creditore abbia deliberato l’applicazione della misura.

Scadenzario sintetico

Rottamazione-quinquies nazionale

  • 30 aprile 2026: termine per presentare o integrare la domanda;
  • 30 giugno 2026: termine per la comunicazione dell’esito;
  • 31 luglio 2026: unica soluzione o prima rata;
  • 5 agosto 2026: termine di tolleranza esclusivamente per il pagamento in unica soluzione;
  • 30 settembre 2026: seconda rata;
  • 30 novembre 2026: terza rata;
  • dal 2027 al 2034: rate il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre;
  • 31 gennaio 2035: cinquantaduesima rata;
  • 31 marzo 2035: cinquantatreesima rata;
  • 31 maggio 2035: cinquantaquattresima e ultima rata.

Definizione degli enti territoriali

  • 31 luglio 2026: termine per la decisione degli enti;
  • 16 ottobre 2026: apertura della finestra per le domande;
  • 15 dicembre 2026: chiusura della finestra per le domande;
  • 28 febbraio 2027: comunicazione delle somme dovute;
  • 31 marzo 2027: unica o prima rata.

Cosa devono fare ora i contribuenti

Chi ha presentato la domanda dovrebbe procedere tempestivamente alle seguenti verifiche:

  1. accedere all’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  2. scaricare la comunicazione delle somme dovute;
  3. verificare i carichi accolti e quelli esclusi;
  4. controllare la correttezza degli importi e delle rate;
  5. valutare l’eventuale utilizzo di ContiTu;
  6. programmare la disponibilità necessaria per il 31 luglio 2026;
  7. attivare, se ritenuto opportuno, la domiciliazione bancaria;
  8. verificare eventuali giudizi, fermi, ipoteche o pignoramenti;
  9. non interrompere pagamenti relativi a debiti non compresi nella definizione;
  10. conservare le ricevute di ogni versamento effettuato.

L’assistenza dello Studio Santopaolo

La Rottamazione-quinquies può determinare una riduzione significativa del debito, ma richiede una verifica puntuale della comunicazione e una corretta programmazione dei pagamenti.

Lo Studio Santopaolo assiste imprese, professionisti e contribuenti nelle attività di:

  • analisi della comunicazione delle somme dovute;
  • confronto con la domanda presentata;
  • verifica delle cartelle accolte o escluse;
  • ricostruzione delle precedenti rateizzazioni;
  • valutazione della convenienza economica;
  • utilizzo del servizio ContiTu;
  • predisposizione di un piano finanziario per il pagamento;
  • verifica di fermi, ipoteche e procedure esecutive;
  • gestione dei rapporti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Hai ricevuto la comunicazione della Rottamazione-quinquies?

È consigliabile verificarla prima della scadenza del 31 luglio 2026, soprattutto in presenza di cartelle escluse, precedenti rateizzazioni o procedure esecutive già avviate.

Contatta lo Studio Santopaolo per un controllo della posizione e del piano di pagamento.

Il presente approfondimento è aggiornato al 1° luglio 2026 e ha finalità esclusivamente informative. La normativa può essere oggetto di successive modifiche. Ogni posizione deve essere esaminata sulla base della natura dei singoli carichi e della documentazione disponibile.

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